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Venezia: Gruppi turistici e nuove misure, scattano sanzioni da 350 euro per gruppi superiori alle 25 persone

today2 Agosto 2024 32

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Dopo l’entrata in vigore da ieri del nuovo regolamento riguardante i gruppi turistici accompagnati da guide, che introduce il limite di 25 persone per gruppo e il divieto di utilizzo di altoparlanti o simili, oltre che di stazionamento in luoghi che possano arrecare evidente intralcio alla circolazione pedonale, nella sua ultima seduta la Giunta comunale su proposta  del sindaco Luigi Brugnaro, di concerto con gli assessori alla Sicurezza Elisabetta Pesce, al Turismo Simone Venturini e al Commercio Sebastiano Costalonga, ha approvato la delibera con la quale viene stabilito, ai sensi dell’art. 16, comma 2 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, un diverso importo per il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista dall’ art. 71 bis, comma 1 del Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana. L’importo della sanzione è stato stabilito in 350 euro.

“Era necessario prevedere un sistema sanzionatorio che costituisse un efficace deterrente rispetto alla possibile violazione – spiega l’assessore alla Sicurezza Pesce – Il nostro obiettivo resta il contrasto di tutte le forme di irregolarità connesse al fenomeno dell’overtourism in centro storico lagunare.  Le nuove regole sui gruppi accompagnati da guide incentivano una forma di turismo più sostenibile, garantendo al contempo maggiore protezione e sicurezza in città e bilanciando al meglio le esigenze di chi a Venezia vive e di chi la visita”.

Il Consiglio comunale, lo scorso febbraio, aveva votato l’aggiornamento del regolamento di Polizia e sicurezza urbana prevedendo l’introduzione di un nuovo articolo dedicato a regolare le modalità di conduzione delle visite per i gruppi accompagnati, con particolare attenzione alle esigenze di tutela dei residenti, alla promozione della mobilità pedonale. Tra gli obiettivi del provvedimento anche il contrasto dei fenomeni di esercizio abusivo delle professioni turistiche. Non è più ammesso lo stazionamento del gruppo di visitatori accompagnati in luoghi in cui si arrechi evidente intralcio alla circolazione del flusso pedonale, in particolare sui ponti e sulle rampe di accesso ai ponti medesimi, riservate ai portatori di handicap. Nel caso in cui in uno stesso luogo vi siano più gruppi di visita, è fatto obbligo alla guida e/o all’accompagnatore, comunque individuato, successivamente sopraggiunto, di far stazionare il proprio gruppo distanziato dagli altri, ad una distanza tale da non arrecare evidente intralcio alla circolazione del flusso pedonale.
La limitazione non si applica ai gruppi composti da studenti, di ogni ordine e grado, in visita o viaggio d’istruzione e nelle operazioni di imbarco e sbarco dai mezzi terrestri e nautici e nel caso di informazioni fornite all’interno degli stessi.

Written by: Redazione

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