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Con due delibere (la 238 del marzo scorso ad oggetto “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione” e la 1089 del 9 agosto, con gli indirizzi operativi) la Regione del Veneto ha approvato un pacchetto di misure ambientali, che toccano anche il tema delle limitazioni al traffico veicolare. Misure straordinarie resesi necessarie per ridurre nel più breve tempo possibile i livelli di inquinamento da materiale particolato (PM), in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea nei riguardi dell’Italia e per confermare la volontà di proseguire e rafforzare lo sviluppo di iniziative omogenee all’interno dell’Accordo di Bacino Padano.
Preso atto delle ulteriori indicazioni fornite dalla Regione del Veneto nell’ambito degli incontri con il Tavolo Tecnico Zonale di Venezia, svoltisi presso la Città Metropolitana, il Comune di Chioggia ha emesso l’ordinanza n. 182 del 28/09/2021 ad oggetto: “Applicazione di misure di limitazione del traffico finalizzate al contenimento dell’inquinamento da polveri sottili – PM10. Periodo 1/10/2021 – 30/04/2022”.
Le misure di limitazione del traffico da adottare dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, con sospensione per il periodo natalizio dal 19 dicembre 2021 al 06 gennaio 2022 compresi (per tutti i livelli di allerta) sono le seguenti:
1. Nessuna allerta – Livello Verde: Nessun superamento misurato, secondo le persistenze di cui ai punti successivi, del valore limite di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10, indipendentemente dal livello di criticità raggiunto:
a. Blocco della circolazione autovetture private (M): BENZINA euro 0 e euro 1; DIESEL euro 0, euro 1, euro 2, euro 3. Al termine dell’emergenza sanitaria COVID 19 – ad oggi dichiarata sino al 31.12.2021 – il divieto verrà automaticamente esteso anche ai veicoli euro 4;
b. Blocco della circolazione veicoli commerciali (N): BENZINA euro 0 e euro 1; DIESEL euro 0, euro 1, euro 2, euro 3. Al termine dell’emergenza sanitaria COVID 19 – ad oggi dichiarata sino al 31.12.2021 – il divieto verrà automaticamente esteso anche ai veicoli euro 4;
c. Blocco della circolazione ciclomotori e motocicli (L): euro 0;
d. Istituzione del divieto di sostare con il motore acceso per gli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, i veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, gli autoveicoli in corrispondenza a particolari impianti semaforici o di passaggi a livello e i treni e/o locomotive con motore a combustione;
e. Periodo di applicazione: dal 01.10.2020 al 30.04.2022;
f. Giorni: dal lunedì al venerdì feriali;
g. Orario: 8:30 – 18:30;
h. Ambito di applicazione: intero territorio comunale, eccetto SS. 309 Romea;
2. Allerta Livello 1 Arancio: Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo:
a. Blocco della circolazione autovetture private (oltre a quelle del punto 1.):BENZINA euro 2 e DIESEL euro 4 e euro 5;
b. Blocco della circolazione veicoli commerciali (oltre a quelle del punto 1.): BENZINA euro 2 e DIESEL euro 4;
c. Blocco della circolazione ciclomotori e motocicli (oltre a quelle del punto 1.): euro 1;
d. Periodo applicazione: giorni successivi al superamento per 4 gg consecutivi dei 50 μg/m3 concentrazione PM10;
e. Durata applicazione limitazioni: le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
f. Giorni: dal lunedì alla domenica;
g. Orario: 8:30-18:30;
h. Ambito di applicazione: intero territorio comunale, eccetto SS. 309 Romea;
3. Allerta Livello 2 Rosso: Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 μg/m3 della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo:
a. Blocco della circolazione autovetture private: quelle dei punti 1 e 2;
b. Blocco della circolazione veicoli commerciali: a quelle dei punti 1 e 2. Per i veicoli DIESEL euro 5, orario 8.30-12.30;
c. Blocco della circolazione ciclomotori e motocicli: quelle dei punti 1 e 2;
e. Periodo applicazione: giorni successivi al superamento per 10 gg consecutivi dei 50 μg/m3 concentrazione PM10;
f. Durata applicazione limitazioni: le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo, restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.;
g. Giorni: dal lunedì alla domenica;
h. Orario: veicoli privati: 8:30-18:30; veicoli commerciali DIESEL euro 0+1+2+3+4: 8:30-18:30; veicoli commerciali DIESEL euro 5: 8:30-12:30;
i. Ambito di applicazione: intero territorio comunale, eccetto SS. 309 Romea;
L’attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell’aria di ARPAV (bollettino PM10 e bollettino nitrati) e terranno conto delle previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche.
Le “Domeniche ecologiche” (una al mese fino alla prossima primavera) saranno da calendarizzare con successivi provvedimenti. Il testo integrale dell’ordinanza n. 182 del 28/09/2021, con le deroghe alle limitazioni al traffico e il modello di autocertificazione, sono disponibili sul sito web istituzionale www.chioggia.org (pagina diretta: https://www.chioggia.org/index.php?area=84&menu=524&page=1202&lingua=4&idnotizia=2105)
Written by: Redazione