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Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
Spostamenti
A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
Ristoranti e bar
I locali potranno riaprire rispettando la distanza di un metro tra i clienti. Mascherina obbligatoria per il personale e per i clienti, quando non siedono al tavolo a consumare. Viene suggerito di privilegiare la prenotazione e il servizio all’esterno, favorire il ricambio d’aria, e di escludere la funzione di ricircolo dell’aria per i condizionatori.
Spiagge e piscine
La distanza minima che le persone dovranno rispettare è sempre di almeno un metro, anche in spiaggia. Gli ombrelloni saranno disposti ogni tre metri l’uno dall’altro, in modo da avere intorno a se circa 10 metri quadri di spazio. Gli stabilimenti balneari dovranno farsi carico di disinfettare lettini e sdraio a ogni cambio di persona e a fine giornata. Si potrà fare il bagno, nuotare, fare surf e giocare a racchette. Più complicato sarà fare una partita a beach volley. Per quanto riguarda le spiagge libere, la responsabilità del rispetto delle regole sarà individuale anche se potrebbe esserci del personale a sorvegliare la situazione. Per le piscine è previsto il distanziamento di un metro, con particolare attenzione agli spogliatoi: infatti indumenti e gli effetti personali vanno sempre chiusi nella borsa. Tutta l’attrezzatura – lettini,sdraio, ombrelloni – va regolarmente disinfettata a ogni cambio turno e a fine giornata. Per le aree solarium e in acqua è prevista un’area di 7 metri quadrati a persona. Le norme si riferiscono alle piscine pubbliche, ai parchi acquatici e a quelle inserite in agriturismi e campeggi.
Parrucchieri ed estetisti
La riapertura di queste attività è tra le più delicate dal momento che cliente e professionista devono per forza di cose stare a stretto contatto. Obbligatorio l’uso di mascherine senza valvola e visiere protettive per gli estetisti. Vietati l’uso di sauna, bagno turco e idromassaggio. Non sarà possibile trattenersi nei locali oltre il tempo necessario al servizio.
Sanzioni
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Written by: Redazione