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Lotta allo smog, le disposizioni per il traffico ed il riscaldamento degli edifici

today1 Ottobre 2018 12

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Sono due le ordinanze di oggi per la lotta allo smog, una in riferimento al traffico e la seconda in riferimento al riscaldamento degli edifici.

Premessa. Il Comune di Chioggia rientra nell’ambito di applicazione delle misure temporanee e omogenee previste dal “Nuovo Accordo di Bacino Padano”, recepito con Deliberazione della Giunta comunale n. 260 del 14 dicembre 2017, finalizzate all’adozione di limitazioni e divieti, nel settore dei trasporti, della combustione di biomassa per il riscaldamento domestico e dell’agricoltura.  Inoltre lo scorso 20 settembre il Comune ha partecipato al Tavolo Tecnico Zonale della Città metropolitana, durante il quale è stato deciso di mantenere uniforme ed omogenea l’applicazione di misure di limitazione nell’ambito geografico provinciale.

COMUNE DI CHIOGGIA: ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 279 DEL 1/10/2018 “APPLICAZIONE DI MISURE DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO DA POLVERI SOTTILI –  PM10. PERIODO 1° OTTOBRE 2018 – 31 MARZO 2019”.

Da oggi 1° ottobre fino al 31 marzo 2019 entrano in vigore sul territorio comunale di Chioggia (su tutte le strade ad eccezione della Strada Statale 309 Romea) le limitazioni al traffico per il miglioramento della qualità dell’aria ed in contrasto all’inquinamento da Pm10.

Questi i livelli di allerta previsti:

  • il livello di allerta 0 – VERDE si attua dal 1/10/2018 al 31/3/2019 (dal lunedì al venerdì feriali dalle 8.30 alle 18.30)
  • il livello di allerta 1 – ARANCIO si attua con 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il Pm10 (50 µg/m3)
  • il livello di allerta 2 – ROSSO si attua con 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite consentito per il Pm10 (50 µg/m3)

Arpav emetterà tutti i lunedì e i giovedì non festivi il Bollettino dei livelli di allerta per il Pm10, che definirà lo scatto dei divieti dal giorno successivo (martedì o venerdì). A questo proposito il Comune di Chioggia per informare sul livello di allerta utilizzerà il portale web istituzionale e la propria pagina Facebook.

Per quanto riguarda la circolazione, nel livello di allerta 0 “verde”, dalle 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì feriali, è vietata la circolazione per i veicoli, sia privati che commerciali Euro 0 e 1 benzina e Euro 0, 1, 2 e 3. Si ricorda inoltre che è sempre vietato sostare con il motore acceso.

ORDINANZA TEMPORANEA DI ADEGUAMENTO DEL PM10 AL LIVELLO VERDE DI LIMITAZIONE DELLA TEMPERATURA MISURATA. N. 80 del 01/10/2018

L’ordinanza del Sindaco conferma i limiti a 17°C (+ tolleranza) negli edifici ad attività industriali, artigianali e assimilabili; mentre a 19° C (+ tolleranza) in tutti gli altri edifici (fatta eccezione per gli edifici di cui all’art. 4, c. 5 del DPR 74/2013).

Le ore di riscaldamento giornaliere sono 14 per la zona climatica “E” in cui rientra Chioggia, nell’arco del periodo massimo consentito che va dalle 5:00 del mattino alle 23:00 della notte. Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno è vietata l’accensione degli impianti termici (e dei cosiddetti “apparecchi” per il riscaldamento quali stufe, caminetti, etc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi (fatta eccezione per gli impianti di cui all’art. 4, co. 6 del DPR 74/2013);

Non è consentito l’utilizzo di generatori di calore a biomasse inferiori od uguali ad 1 stella (DGRV 1908/2016), fatta eccezione per le stufe e caminetti a legna o pellet che abbiano installato i filtri anti-particolato sui camini. Divieti anche di combustioni all’aperto, falò, fuochi artificiali e spandimento liquami zootecnici.

«Questi provvedimenti, che condividiamo non solo con i Comuni della provincia di Venezia che contano più di trentamila abitanti, ma anche con le regioni del nord Italia, non hanno lo scopo di limitare la libertà dei cittadini – spiega il sindaco Alessandro Ferro – ma di incentivare buone pratiche per contenere lo smog presente nelle nostre città. Invito tutti ad adottare comportamenti virtuosi, dai mezzi di trasporto alle temperature in abitazioni e uffici. Raccomando ai gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a tenere chiuse, ovvero in apertura manuale, le porte di accesso allo scopo di evitare inutili dispersioni termiche».

La presente Ordinanza entra in vigore l’1.10.2018 fino al 30.3.2019, mentre per i soli impianti di riscaldamento civili entra in vigore il 15.10.2018 e termina il 15.4.2019. Tali limitazioni sono valide per l’intero territorio comunale.

Per ulteriori informazioni, testi delle ordinanze e relativi dettagli sulle limitazioni e deroghe concesse, è possibile visitare la pagina web istituzionale.

Written by: Redazione

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